IDENTITA’ DEL PARTITO POLITICO
Art. 1
Il Partito Politico è un’associazione di cittadini volta a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La sua attività è di interesse pubblico.
FINALITA’ DEL PARTITO POLITICO
Art. 2
Il Partito Politico persegue il benessere e il progresso della Nazione.
Art. 3
Il Partito Politico studia, elabora e decide a maggioranza la propria proposta politica. Il Partito Politico ha la responsabilità della selezione di candidati idonei al governo delle Istituzioni.
Art. 4
Il Partito Politico ha l’obbligo della chiarezza dei propri intenti, sia nei programmi economici e sociali per il Paese, sia nei temi specifici.
INDIPENDENZA DEL PARTITO POLITICO
Art. 5
L’attività del Partito Politico si fonda sul volontariato degli associati, sulla partecipazione dei cittadini, sui contributi economici stabiliti dalla legge.
Art. 6
L’elenco degli iscritti, le donazioni dei privati, la contabilità del Partito Politico, sono pubblici e accessibili a chiunque abbia interesse. La contabilità del partito deve essere certificata annualmente da un ente individuato dalla legge.
Art. 7
L’indipendenza del Partito Politico si fonda sull’avvicendamento delle cariche del partito stesso a tutti i livelli. Le cariche sono decise con metodo democratico, durano due anni e non possono essere ricoperte più di due volte dalla stessa persona.
Art. 8
Le cariche amministrative e di governo del Paese sono ricopribili per un tempo limitato: un mandato per la carica di Presidente della Repubblica, due mandati per tutte le altre cariche. I predetti limiti valgono anche nel caso che i mandati non siano stati completati a causa di eventi politici o di qualsiasi altro genere.
IDONEITA’ DEL PARTITO POLITICO ALLA PARTECIPAZIONE A ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE
Art. 9
Non sono ammessi alle elezioni i partiti personali, quelli sottomessi a un dominus palese o occulto. Sono altresì esclusi da elezioni i partiti che non rispettano il dettato della presente legge, e in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7. Non sono ammessi alle elezioni i partiti che hanno ricevuto finanziamenti illeciti.
Art. 10
Per la chiarezza della proposta politica, e a tutela del voto consapevole, non sono ammesse alle elezioni le coalizioni di partiti, le coalizioni di liste civiche, le coalizioni di partiti e liste civiche, e ogni altra formazione politica o coalizione politica che non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge.
STATUTO DEL PARTITO POLITICO
Art. 11
Lo statuto del partito politico deve rispettare la Costituzione, le leggi dello Stato Italiano, e in particolare la presente legge. Lo statuto del partito può essere modificato dall’assemblea degli associati. La trasgressione della lettera dello statuto rende il partito politico inidoneo a partecipare a elezioni politiche e amministrative.
Andrea Pirro