
In Germania è in vigore una LEGGE SUI PARTITI fin dal 1967. La norma introduce il finanziamento pubblico dei partiti politici e detta i requisiti che l’associazione politica deve possedere per poter ricevere sussidi statali. Ma oltre agli aspetti formali (la redazione degli statuti dei partiti, la rendicontazione delle donazioni che ricevono da sostenitori privati) la legge tedesca tocca la sostanza dell’associazione politica:
– la struttura del partito basata su associazioni regionali (§ 7);
– il voto segreto per la scelta dei dirigenti e delle candidature elettorali (§ 15 e § 17);
– il rispetto per le minoranze (§ 15).
Questi sono princìpi di democrazia interna, argini contro le derive verticistiche.
Nel partito italiano, ancora oggi, le nomine di dirigenti e candidati sono calate dall’alto, sopra la testa di attivisti usati come manovalanza. Il dissenso è considerato tradimento nelle chat di iscritti zelanti ed è punito con l’emarginazione.
La legge tedesca, al paragrafo 2, dice che, per meritare il finanziamento pubblico, il partito deve avere caratteri che lo rendano credibile: un’organizzazione stabile, una costante partecipazione alla politica nazionale e territoriale.
Se in Italia fosse varata una legge improntata ai medesimi princìpi, sarebbe esclusa dal finanziamento pubblico una folla di partiti personali, liste civiche e movimenti, che cavalcano la momentanea fortuna mediatica di un leader-padrone.
Tuttavia è difficile che questo accada perché, com’è noto, nell’aprile del 1993 un referendum popolare ha abrogato la legge n° 195 sul finanziamento pubblico ai partiti col 90,3% dei voti espressi a favore dell’abrogazione.
Andrea Pirro



